Statuto

STATUTO ANESV

(con le modifiche approvate dall’ Assemblea del 6 aprile 2011) 

TITOLO I

Costituzione e Scopi

Art. 1

1. E’ costituita in seno All’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) l’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi (ANESV).

2. L’ANESV ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio dello Stato Italiano.

Art. 2

1. L’ANESV, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta apoliticità, provvede nell’ambito nazionale, secondo le direttive generali dell’AGIS:

a) a rappresentare nei confronti delle Autorità, dei terzi e delle altre Associazioni di datori di lavoro e di prestatori d’opera, le imprese associate nelle questioni di carattere nazionale ed internazionale, tutelandone gli interessi, singoli e collettivi;

b) ad operare per la soluzione dei problemi delle imprese;

c) a procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di accordi di carattere nazionale inerenti le imprese rappresentate;

d) a promuovere e sostenere iniziative di carattere assistenziale, formativo ed espositivo, finalizzate al sostegno ed alla formazione culturale e professionale dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in una visione internazionale;

e) a raccogliere e ad elaborare, notizie e dati relativi a questioni interessanti l’attività delle imprese associate, assicurando ad esse anche l’ assistenza e le consulenze professionali;

f) a promuovere ed a favorire ogni intesa che valga a regolare, nel comune interesse, i rapporti reciproci delle imprese associate, con particolare riguardo alle esigenze di quelle aventi una maggiore anzianità di appartenenza alla Categoria e all’ANESV;

g) a provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essa attribuite per legge e per norme assimilate.

TITOLO II

Dei Soci

Art. 3

1. Possono richiedere di diventare Soci ordinari dell’Associazione i soggetti che esercitano attività di impresa nello spettacolo viaggiante o con padiglioni dolciari e gastronomici, i soggetti che esercitano attività di impresa nel settore dei parchi permanenti di divertimento, siano essi ditte individuali o persone giuridiche, nonché i soggetti che abbiano esercitato l’ attività di spettacolo viaggiante aderendo all’ Associazione per almeno dieci anni.

2. Possono richiedere di diventare Soci sostenitori coloro che intendano sostenere l’ attività sociale pur non esercitando attività d’ impresa. I Soci sostenitori sono ammessi all’ esercizio del voto ma non sono eleggibili alle cariche nazionali.

3. Le relative quote sociali saranno stabilite annualmente dalla Giunta Esecutiva.

Art. 4

1. Le domande di ammissione di nuovi soci, debbono essere indirizzate alla Presidenza Nazionale per il tramite delle Sezioni territoriali. Sull’ ammissibilità, deciderà la Presidenza Nazionale che sottoporrà la domanda al giudizio della Giunta Esecutiva nel caso di parere contrario espresso dalla competente Sezione.

Art. 5

1. La domanda di ammissione a socio comporta l’accettazione di tutte le norme dello Statuto sociale, delle eventuali modifiche e dei regolamenti approvati dagli organi sociali, nonché l’impegno al pagamento della quota di ammissione e delle quote associative. Le Sezioni territoriali possono istituire quote o contribuzioni suppletive a carattere territoriale.

Art. 6

1. L’adesione all’Associazione ha durata illimitata e si intende rinnovata se non viene disdetta dall’ associato, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della fine di ciascun anno.

Art. 7

1. La qualità di socio si perde:

a) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di adesione è stata accettata;

b) per deliberazione dell’ Assemblea Generale dei delegati, in caso di morosità o di gravi mancanze, ovvero su indicazione del Collegio dei Probiviri;

c) per la contemporanea appartenenza ad altre associazioni sindacali concorrenziali;

d) per la non osservanza ed applicazione dei deliberati degli organi associativi.

TITOLO III

Organi dell’associazione

Art. 8

1. Sono organi dell’Associazione Nazionale:

a) l’Assemblea Generale dei Delegati;

b) la Giunta Esecutiva;

c) il Consiglio di Presidenza

d) il Presidente;

e) i Vice Presidenti;

f) il Tesoriere;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

h) Il Collegio dei Probiviri

Assemblea Generale dei Delegati

Art. 9

1. L’Assemblea Generale dei Delegati è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Consigliere Delegato, dai Presidenti delle Sezioni territoriali e dai delegati nazionali per ciascuna delle Sezioni territoriali di cui all’ articolo 26, nonchè dai delegati delle Sezioni a carattere nazionale di cui all’articolo 25 primo comma, calcolati sulla base di un delegato ogni trenta imprese aderenti, con un minimo di tre.

Art. 10

1. All’Assemblea Generale sono devoluti i seguenti poteri:

a) fissare le direttive generali dell’ azione associativa;

b) approvare le modifiche dello Statuto;

c) eleggere il Presidente, i Vicepresidenti previa determinazione del loro numero, il Tesoriere Economo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, le cui cariche sono tra loro incompatibili;

d) approvare i bilanci consuntivo e preventivo dell’Associazione;

Art. 11

1. L’Assemblea Generale è convocata in via ordinaria dal Presidente due volte all’ anno e, in via straordinaria, tutte le volte che sarà necessario, dalla Presidenza o da questa su richiesta della Giunta Esecutiva, o dal Presidente dell’AGIS o di almeno un terzo degli Associati in regola con le quote associative.

Art. 12

1. La convocazione dell’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, spedita ai Delegati almeno 20 giorni prima, riducibili a dieci in caso di urgenza, di quello fissato.

L’ordine del giorno è stabilito dalla Presidenza. Le Sezioni Regionali, tuttavia, potranno far conoscere in tempi congrui gli argomenti che esse desidererebbero inserire nell’ordine del giorno.

Art. 13

1. La convocazione sarà fatta, di regola, presso la Sede dell’Associazione Nazionale.

2. Potrà essere scelto però altro luogo da indicare di volta in volta nell’avviso di convocazione.

Art. 14

1. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario o da altra persona designata dall’Assemblea.

2. Il Presidente dell’Associazione è assistito da un Segretario da lui designato, anche al di fuori degli intervenuti. Se del caso, il Presidente designa anche tre scrutatori scelti tra i presenti.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea saranno fatte risultare da verbali scritti su appositi libri; i verbali dovranno essere firmati dal Presidente o dal Segretario e il loro contenuto farà piena fede.

Art. 15

1. L’ Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando i presenti aventi diritto a parteciparvi siano portatori di almeno la metà dei voti complessivamente accertati, ai sensi del successivo articolo 27, per tutte le Sezioni. Trascorsa un’ora da quella fissata per la riunione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti, purché espressione della metà più uno dei voti accertati ai sensi del successivo art. 27.

2. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta. Le votazioni per elezioni alle cariche sociali debbono avvenire per scrutinio segreto.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, ai quali deve corrispondere la maggioranza delle Sezioni votanti.

4. Per le modifiche allo Statuto è richiesta la presenza di Delegati che siano portatori di almeno la metà dei voti complessivamente accertati per tutto il territorio, ai sensi del successivo articolo 27 ed i voti favorevoli debbono superare il 50 per cento dei voti così accertati, ai quali deve corrispondere la maggioranza delle Sezioni votanti.

5. Per la elezione del Presidente, che può essere scelto anche al di fuori dell’ Associazione, occorre la maggioranza dei due terzi dei suffragi, calcolati con il criterio di cui all’ articolo 27. In difetto l’ elezione sarà ripetuta al massimo due volte, dopodichè sarà sufficiente la metà dei voti più uno.

6. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere validamente costituita l’ Assemblea, ma non nel numero dei votanti.

Art. 16

1. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale ordinaria e straordinaria, prese in conformità dello Statuto, impegnano tutti i Delegati anche se non partecipanti o dissenzienti, nonché tutti gli aderenti all’Associazione.

2. La non osservanza ed applicazione delle deliberazioni assunte comporta automaticamente la decadenza da ogni carica sociale nonché la perdita della qualità di socio.

Art. 17

1. Il Presidente, di concerto con la Giunta Esecutiva, potrà annualmente convocare distinte Assemblee territoriali, ovvero tra associati che gestiscano attività con problematiche specifiche, allo scopo di stabilire periodici contatti collaborativi fra gli associati stessi.

Giunta Esecutiva

Art. 18

1. Fanno parte della Giunta Esecutiva il Presidente, i Vicepresidenti, il Consigliere delegato ed i Presidenti delle Sezioni o, in caso di impedimento, un Vicepresidente della sezione allo scopo delegato, nonchè i rappresentanti delle Sezioni a carattere nazionale, qualora costituite. .

2. La Giunta Esecutiva può inoltre conferire la qualifica di Presidente Onorario dell’ Associazione. I Presidenti Onorari possono essere scelti anche al di fuori della Categoria e sono invitati alle riunioni della Giunta Esecutiva e della Assemblea generale dei Delegati.

Art. 19

1. Alla Giunta Esecutiva spetta:

a) di curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi della categoria ed in armonia con quelli generali di tutte le ditte associate;

b) di analizzare i problemi riguardanti la categoria e deliberare sulle questioni ordinarie, riguardanti l‘ attività associativa e le conseguenti iniziative;

c) di esercitare eccezionalmente, in caso di urgenza, i poteri dell’Assemblea Generale su questioni di particolare rilevanza, con esclusione delle competenze di bilancio e relative allo Statuto; le deliberazioni così prese dovranno essere però sottoposte per la ratifica all’Assemblea Generale nella sua prima riunione;

d) di designare rappresentanti dell’ANESV presso Enti o organi collegiali operanti in campo nazionale o internazionale;

Consiglio di Presidenza

Art. 20

1. Il Consiglio di Presidenza esercita, in caso di urgenza, i poteri della Giunta Esecutiva ed ogni sua deliberazione è valida qualora assunta all’ unanimità da un numero di presenti non inferiore a tre. Le deliberazioni assunte sono comunicate alla Giunta Esecutiva.

2 Sono componenti del Consiglio di Presidenza il Presidente, i Vicepresidenti, il Consigliere Delegato.

Art. 21

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente dell’ ANESV almeno tre volte l’anno ed ogni qualvolta ritenuto opportuno o sia richiesto da almeno la metà dei componenti, in forma scritta, o dal Presidente dell’AGIS.

2. La Giunta Esecutiva ed il Consiglio di Presidenza si riuniscono nella sede dell’Associazione Nazionale o in altro luogo che sarà indicato nell’avviso di convocazione; l’avviso potrà anche essere telefonico o rimesso tramite fax. Le delibere della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Presidenza sono rubricate in verbali trascritti su appositi libri. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il loro contenuto farà piena fede.

3. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Presidenza assunte in conformità allo Statuto impegnano le imprese associate. Esse verranno portate a conoscenza dei soci con le modalità che saranno adottate dalla Giunta esecutiva. Alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Presidenza possono essere invitate a partecipare persone particolarmente esperte allo scopo di sentirne il parere.

4. I Soci invitati a tali riunioni hanno l’obbligo di intervenire. Alle riunioni della Giunta Esecutiva o del Consiglio di Presidenza può intervenire il Presidente o il Vice Presidente dell’ AGIS o persone da essi delegate.

Art. 22

1. La Giunta Esecutiva ed il Consiglio di Presidenza sono presieduti dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario o dal componente più anziano per età.

2. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre che sia rappresentata la maggioranza dei voti ci cui all’art. 27.

Art. 23

1. Alle cariche nazionali, esclusa quella del Presidente dell’ANESV, possono essere eletti i Soci ordinari che abbiano un’anzianità di iscrizione all’ Associazione non inferiore a due anni.

2. Per l’elezione dei Soci che siano coniugi o figli di soci eleggibili alle cariche nazionali, non è richiesta alcuna anzianità.

Art. 24

1. Tutte le cariche sociali hanno validità per un triennio e sono rinnovabili. Non sono rieleggibili nel triennio successivo coloro che hanno perduto la carica per i motivi di cui all’ art. 7.

Sezioni e Assemblee Territoriali

Art. 25

1. Sono Sezioni dell’ ANESV le organizzazioni a carattere territoriale costituite con apposito Statuto e che perseguono le medesime finalità dell’ ANESV, con propria autonomia rappresentativa e amministrativa nell’ ambito di competenza. L’ Assemblea Generale dei Delegati delibera in materia di costituzione di Sezioni territoriali o carattere nazionale, costituite tra soggetti che svolgano attività che presentino specifiche problematiche. Ad ogni regione corrisponde non più di una Sezione territoriale.

2. Le Sezioni territoriali sono costituite tra un minimo di sessanta soci e devono garantire le condizione per l’ esercizio dell’ autonomia organizzativa e finanziaria. Nel caso in cui una Sezione, precedentemente costituita, non raggiunga il numero minimo di cui al comma precedente, l‘ Assemblea Generale dei Delegati può prevederne l’ accorpamento ad una Sezione limitrofa ovvero il commissariamento, per non più di 90 giorni.

3. L’ordinamento delle Sezioni territoriali e i relativi statuti e regolamenti dovranno essere conformi alle norme e ai principi del presente Statuto. L’accertamento di tali requisiti spetta alla Giunta Esecutiva dell’ ANESV la quale può determinare i criteri generali per l’armonizzazione e il consolidamento degli ordinamenti territoriali.

4. Le Sezioni esplicano l’ attività nell’ ambito territoriale o associativo di competenza e sono normalmente costituite tra gli esercenti che svolgono la loro prevalente attività nelle circoscrizioni medesime. Può derogarsi dal principio della territorialità per specifiche motivazioni espresse dalle singole imprese, previa deliberazione della Giunta Esecutiva.

5. Gli elenchi degli esercenti appartenenti alle singole sezioni sono predisposti dalle Sezioni Regionali e approvati dalla Presidenza dell’ANESV.

6. Sono organi delle Sezioni l’Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Regionale.

7. Il Componente che, salvo gravi motivi di impedimento, non intervenga alle riunioni degli Organi nazionali o territoriali per tre volte consecutive decade dalla carica ed al suo posto subentra il Socio che nelle ultime consultazioni elettorali nazionali o territoriali ha riportato il maggior numero dei voti.

8. Ogni triennio la Giunta Esecutiva stabilisce il periodo entro cui dovranno essere indette nelle singole circoscrizioni le Assemblee per la nomina dei delegati alla Assemblea Generale e per il rinnovo delle cariche sociali delle Sezioni, previa approvazione del Regolamento elettorale.

9. In presenza di idonee motivazioni, la Presidenza Nazionale può dare facoltà alla convocazione di Assemblee territoriali per gli adempimenti di cui al precedente comma anche durante il decorso del triennio, fermo restando in questo caso l’obbligo di nuova convocazione alla data di scadenza del triennio medesimo.

10. Non può esercitare il diritto al voto, né può essere eletto a cariche sociali il socio non in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 26

1. Gli statuti delle Sezioni Regionali fissano il numero complessivo dei Consiglieri regionali in rapporto di non più di uno ogni dieci soci ed un minimo di sette, onde rispondere all’ esigenza di una ripartizione proporzionale di responsabilità e di impegni.

2. Gli statuti delle Sezioni regionali indicano, in conformità con le norme del presente Statuto, il criterio di nomina nel proprio seno del Presidente della Sezione e dei rappresentanti alla Assemblea generale dei Delegati, in possesso della anzianità stabilita all’ art. 23, il cui numero è calcolato con il criterio di cui all’ art. 9 del presente Statuto.

Art. 27

1. Per le votazioni all’ Assemblea Generale dei Delegati ed in Giunta Esecutiva ogni Sezione regionale dispone di un voto per ogni venti soci appartenenti alla propria circoscrizione, in regola con il pagamento delle quote associative relative all’anno precedente, con arrotondamento per eccesso o per difetto a venti o a un multiplo di venti.

2. Il numero dei soci appartenenti a ciascuna circoscrizione è quello risultante dagli elenchi predisposti dalle singole Sezioni d’intesa con la Presidenza dell’ANESV.

3. I voti calcolati come sopra sono attribuiti a ciascuna Sezione la quale dovrà ripartirli in parti uguali tra i propri rappresentanti presenti all’Assemblea e saranno espressi dai medesimi.

4. Quando il totale dei voti spettanti a ciascuna Sezione non è divisibile per il numero dei suoi rappresentanti presenti, il resto dei voti, salvo diversa determinazione della Sezione stessa, viene attribuito al capo della delegazione o a chi ne fa le veci.

5. Se il numero dei voti spettanti ad una Sezione regionale risulta inferiore al numero dei propri Delegati aventi diritto a partecipare all’Assemblea, il voto o i voti spettanti saranno espressi dal rappresentante o dai rappresentanti indicati dalla stessa Sezione.

6 Il Presidente dell’associazione ha diritto ad un voto.

Il Presidente

Art. 28

1. Il Presidente rappresenta la Associazione nei confronti dei Soci e dei terzi e dovrà, durante il suo mandato, assicurare prevalentemente la sua presenza presso la sede nazionale.

2. In caso di assenza o impedimento i suoi poteri e le sue attribuzioni sono esercitati dal Vicepresidente Vicario, designato dal Presidente tra i Vice Presidenti nazionali.

3. Il Presidente nomina il Consigliere Delegato ed il Segretario Nazionale. La nomina dei candidati scelti dal Presidente dovrà essere ratificata dall’ Assemblea Generale dei Delegati con parere vincolante. Qualora, per qualsivoglia motivo, si renda stabilmente vacante l’incarico di Presidente Nazionale il Segretario Nazionale potrà essere esonerato dall’incarico dal nuovo Presidente, previo parere vincolante dell’ Assemblea Generale dei delegati.

Il Segretario Nazionale

Art. 29

1. Il Segretario Nazionale cura l’attuazione delle delibere adottate dagli organi sociali e sovrintende alla attività degli uffici e servizi dell’Associazione assicurandone il regolare funzionamento.

2. Il Segretario Nazionale può essere coadiuvato da un Vicesegretario nazionale, nominato dal Presidente.

Il Consigliere Delegato

Art. 30

1. Il Consigliere Delegato sovrintende alle attività associative e cura particolarmente rapporti con le istituzioni pubbliche e private nei termini del mandato conferitogli, del suo operato risponde il Presidente e rimetterà il mandato all’atto della nomina del nuovo Presidente.

Il Tesoriere Economo

Art. 31

1. All’ amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio dell’ANESV sovrintende il Tesoriere Economo, eletto dall‘ Assemblea Generale dei Delegati. Il Tesoriere Economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia conforme alle deliberazioni della Giunta Esecutiva. Il Tesoriere Economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo, e viene convocato in Giunta Esecutiva qualora si esaminino questioni di carattere economico ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Esercizio sociale

Art. 32

1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. I bilanci, preventivo e consuntivo, dovranno essere approvati dalla Assemblea generale dei Delegati entro il 30 aprile.

2. I predetti bilanci, dopo la approvazione, verranno posti a disposizione degli associati presso la Sede dell’Associazione.

3. Eventuali avanzi di gestione, utili, riserve, fondi o capitali in genere non possono essere in ogni caso essere distribuiti, anche in modo indiretto.

Revisori dei Conti

Art. 33

1. I Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e di due supplenti, hanno l’obbligo di esaminare periodicamente la contabilità dell’Associazione e riferirne all’ Assemblea Generale dei Delegati.

2. Il revisore dei conti che nelle elezioni riporta il maggior numero di suffragi assume le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO IV

Scioglimento

Art. 34

1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Generale con voto favorevole di almeno due terzi del totale dei soci, L’Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività patrimoniali, che dovranno essere devolute obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V

Disciplina associativa

Art. 35

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti, eletti dall’ Assemblea Generale dei Delegati. Al Collegio è affidata la risoluzione delle controversie di ambito associativo e che non si siano potute definire bonariamente.

2. Il Socio o l’ Organismo associativo che voglia richiedere l’ intervento dei Probiviri invia un esposto corredato della relativa documentazione alla Giunta Esecutiva, la quale delibera in merito all’ avvio della procedura disciplinare presso il Collegio dei Probiviri.

3. Il Collegio dei Probiviri stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia. Il Collegio giudica secondo equità e le sue decisioni sono rimesse all’ Assemblea Generale dei Delegati per i conseguenti adempimenti. La decisione, inappellabile, deve essere comunicata alle parti interessate e al Presidente dell’ ANESV e può prevedere la sospensione dalle cariche sociali e la perdita della qualifica di Socio.

TITOLO V

Riferimento allo Statuto dell’Agis

Art. 36

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme dello statuto dell’AGIS.

_____________

________________