I poteri di verifica della SIAE

I compiti della SIAE

 

L’ art. 74-quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sull’ IVA, prevede, come noto, che la SIAE cooperi con gli Uffici delle entrate per acquisire elementi utili all’ accertamento dell’ IVA e che tale attività deve essere svolta solo da personale dotato di adeguata qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con la SIAE medesima (vale a dire che non svolga professionalmente altra attività parallela).

 

A tal fine sono attribuiti alla SIAE i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall’ art. 52 del citato DPR n. 6323\72. Ad essa non sono invece attribuiti i poteri previsti dall’ art. 51 del medesimo DPR (invio di questionari, inviti a comparire negli uffici SIAE, richiesta di invio di documenti ecc.). A detti verificatori, quindi, deve essere consentito l’ accesso nei luoghi dove viene svolta l’ attività. Operato l’ accesso, i verificatori devono:

 

– esibire la propria tessera di riconoscimento ed invitare il soggetto sottoposto a verifica a prendere nota dei loro nomi;

 

– invitare il contribuente ad assistere alla verifica o a farsi rappresentare, rilasciando a tal fine delega scritta;

 

– informare il contribuente dei motivi del controllo.

 

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale, nel quale vanno inserite eventuali dichiarazioni del verbalizzato; dichiarazioni che – occorre sottolinearlo – assumono valore di ammissione, e come tali possono costituire prova a carico del contribuente. Il processo verbale di constatazione deve poi essere sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte (la quale può rifiutare di sottoscriverlo, nel qual caso dal verbale deve risultare il motivo della mancata sottoscrizione). Di tale verbale il contribuente ha diritto di avere copia. Sempre in tema di verbalizzazione e con specifico riferimento alla pretesa di sottoporre ad imposta sugli intrattenimenti le attrazioni dello spettacolo viaggiante rubricate nell’ elenco di cui all’ art. 4 della legge n. 337\68, se funzionanti a gettone o moneta, così come affermato nella circolare del Ministero delle finanze n. 165\E del 7 settembre 2000, al paragrafo 1.1.2., si comunica che, a seguito degli interventi di questa Associazione presso i competenti uffici ministeriali si è avuta assicurazione di un riesame a proposito. L’ ANESV ha comunque presentato un ricorso al TAR del Lazio.

 

Qualora, intanto, si proceda a constatazioni di violazioni si suggerisce di far inserire nel verbale una dichiarazione del seguente tenore:  “le attrazioni dello spettacolo viaggiante rubricate nell’ elenco di cui all’ art. 4 della legge n. 337\68 sono soggette alla sola imposta sul valore aggiunto a termini:

– dell’ art. 1, comma 1, lett. b) della legge 3 agosto1998, n. 288;

– dell’ art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633\72 e del punto 4 della tabella C annessa al medesimo decreto. Le violazioni contestatemi si appalesano, quindi, prive di qualsiasi fondamento giuridico. Mi riservo, pertanto, d’ intraprendere ogni azione a tutela e difesa dei miei diritti e interessi dinanzi agli organi competenti.