La sicurezza delle attrazioni
La sicurezza delle attrazioni costituisce elemento essenziale per chiunque le produca o gestisca. I controlli sulle attrazioni sono effettuati da decenni, e regolati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblcia Sicurezza. Le attrazioni sono soggette al collaudo annuale, da parte di tecnico abilitato, ed alla verifica delle Commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo, organismi prefettizi o comunali ai quali spetta la vigilanza sugli impianti sportivi e le attività di spettacolo.
Tali controlli, disciplinati dall’ art. 80 del TULPS, che recita “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.
La composizione delle commissioni di vigilanza è individuata dagli artt. 141 e seguenti del Regolamento di del TULPS, e riguardano in particolare gli aspetti di sicurezza elettrica ai fini delle norme di prevenzione incendi, le vie di esodo e gli aspetti statici delle strutture. Tali controlli vengono effettuati applicando il DM 19/8/1996, recante la «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” in G.U. 12 settembre 1996, n. 214.
Le attrazioni più recenti sono realizzate conformemente alla norma tecnica EN13814, che regola la progettazione e realizzazioen delle attrazioni per parchi di divertimento.
Le prescrizioni riguardanti le modalità di esercizio e gli interventi di manutenzione delle singole attrazioni sono indicate nel “Manuale d’uso e manutenzione”, realizzato ai fini della registrazione delle attrazioni.