Liberalizzare per crescere? Non è il caso dello spettacolo viaggiante. Alla fine di marzo è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge 27/2012, attesa da tempo ed ampiamente commentata dai giornali, soprattutto per le vicende dei taxisti. Riguarda anche lo spettacolo viaggiante? Non c’è da star tranquilli: la lettura dell’articolo 1, che riportiamo, tende a cancellare “le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate”. C’è da interrogarsi sulla natura dei regolamenti comunali che individuano criteri di priorità nell’assegnazione degli spazi disponibili: tentiamo di rispondere insieme a qualche dubbio. C’è da chiarire innanzi tutto che il luna park opera nel contesto di spazi limitati: nessun’area è infinita, e l’Amministrazione comunale individua spazi in numero adeguato alla riuscita della manifestazione, ma non sufficienti ad accogliere tutti i richiedenti. E’ questo l’elemento che disturba il mercato, impedendo alle nuove imprese di operare? A coloro che rifletteranno superficialmente, potrebbe sembrare di si. Se lo spazio è ridotto e non può accogliere tutti i richiedenti, un criterio dovrà pur esserci, e non è il regolamento a limitare il mercato, ma è lo spazio ad essere insufficiente. Altre soluzioni non ce ne sono: tornare all’alea del sorteggio sarebbe assolutamente inaccettabile. Una abrogazione di alcuni articoli dei regolamenti comunali non terrebbe poi conto dell’”avviamento commerciale”, cioè del contributo che ogni singolo esercente ha apportato alla riuscita della manifestazione, al suo consolidamento e notorietà acquisiti negli anni.. Chi da quarant’anni ha diritto ad accedere a manifestazioni importanti, che incidono fortemente sulla redditività, dovrà lasciar passare avanti qualcun altro? Alcuni regolamenti individuano anche l’organico del parco: ma così, stabilendo che siano presenti tre rotonde a premio e due giostre per bambini, si lede il diritto di chi possiede un miniautoscontro? Ci si dimentica che il luna park è nato con gli impresari, agenti che miscelavano sapientemente le tipologie di attrazioni – così come si fa con uno spettacolo circense – per la migliore riuscita della manifestazione. Il luna park è una manifestazione di spettacolo, che riscuote più o meno successo a seconda della sua composizione. Negare questo aspetto sarebbe veramente deleterio per il settore. L’articolo 1 della legge citata rinvia ad un’analisi effettuata dal Governo, che emanerà un regolamento entro la fine dell’anno, per escludere da questo maglio, ciò che va tutelato. E l’Associazione farà la sua parte, per il futuro dello spettacolo viaggiante. (M.C.)

 

 

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L. 27/2012 recante Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71)

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TITOLO I – CONCORRENZA

CAPO I – NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI

Art. 1. Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

 

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

 

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

 

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni i si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all’adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

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