Con il Decreto del 15/12/2011 n. 429 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito il calendario, per l’anno 2012, delle limitazioni alla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, fuori dai centri abitati.

Sono state confermate le limitazioni ordinarie che vietano la circolazione, ed in particolare:

– tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 8:00 alle ore 22:00;

– tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 7:00 alle ore 24:00.

Sono poi previste ulteriori limitazioni in altri giorni specificamente indicati dal provvedimento ministeriale che individua tra l’altro anche le categorie di veicoli escluse dal rispetto degli obblighi.

Per le attività di spettacolo, l’art. 6 comma 2 prevede che “limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l’autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.”

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, del Codice della Strada, chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 398,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.