Dal mese di Ottobre, salvo differimenti dell’ultim’ora, tutte le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l’esercizio delle attività di impresa devono essere presentate al SUAP in via telematica. I dubbi sono ancora molti, in quanto molte amministrazioni comunali non sono ancora pronte con l’informatizzazione. Non è chiaro neanche quali siano i documenti da presentare, come si assolveranno gli obblighi connessi all’imposta di bollo, né se si dovrà trasmettere anche il libretto dell’attività ed il manuale di uso e manutenzione. I file di questi documenti sono molto pesanti, e sarà difficile, se non impossibile, trasmetterli mediante la posta elettronica. L’Associazione ha segnalato da tempo tali difficoltà ai Ministeri competenti, ma ad oggi non è stata individuata alcuna soluzione. Il 27 settembre, a poche ore dall’avvio della nuova modalità, abbiamo contattato i SUAP dei capoluoghi di alcune regioni italiane. Quelli che hanno risposto, ci hanno indicato di rivolgerci direttamente all’ufficio che si occupa del rilascio delle licenze di spettacolo viaggiante, alcuni facendo intendere che le domande continueranno ad essere presentate col sistema cartaceo.
Ma come dovrebbe funzionare la procedura? Per l’utilizzare il sistema, l’interessato dovrà essere dotato di firma digitale, per la sottoscrizione di tutti i documenti da inviare al SUAP (pratica SUAP), e di una casella di PEC (posta elettronica certificata). La casella PEC è disponibile anche http://www.postacertificata.gov.it , mentre la firma digitale va acquistata, anche negli uffici postali. Entro trenta giorni dal ricevimento il SUAP può richiedere all’interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l’istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui sopra, ovvero indice una conferenza di servizi. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto interessato o dell’Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Scaduto il termine dei 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l’articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge, che prevede che “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”.
Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti la responsabile del SUAP. (M.C.)