Il 12 maggio 2011 entra in vigore in Italia la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, recepita con d.lgs. 11 aprile 2011 n. 54. Nel decreto legislativo viene definito il concetto di giocattoli (prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni), e sono indicate esplicitamente alcune tipologie di prodotti che non possono essere considerati giocattoli e che vanno esclusi dalla categoria. Tra queste, in particolare, “le attrezzature per aree da gioco per uso pubblico” e le “macchine da gioco automatiche, a moneta  o  no,  per  uso pubblico” (vedi box nella pagina). Particolare attenzione è posta sulle sostanze chimiche utilizzate e sulla prevenzione del rischio di asfissia. E’ previsto un sistema che coinvolge anche i rivenditori, che devono contribuire alla creazione e conservazione di un sistema di dati che consentano di identificare il giocattolo in tutti i suoi passaggi. Queste misure servono a contrastare la contraffazione del marchio CE. I prodotti privi del marchio potranno essere presentati solo all’interno di fiere ed esposizioni, a condizione che venga indicato in maniera chiara la mancanza di conformità.

Le principali novità introdotte dalla Direttiva 2009/48/CE sono:

1.Aggiornamento dei requisiti essenziali di sicurezza a cui devono rispondere i giocattoli immessi sul mercato, in particolare tramite l’applicazione di norme più rigorose per quanto riguarda i pericoli derivanti da alcuni profumi e sostanze chimiche usate nei giocattoli e sul rumore emesso dagli stessi

2.Introduzione di una specifica previsione per i giocattoli contenuti (o incorporati) in alimenti, che devono avere un proprio imballaggio di dimensioni tali da impedirne l’ingestione e/o inalazione

3.Rafforzamento delle disposizioni sulle indicazioni d’uso dei giocattoli

Inoltre, la Direttiva 2009/48/CE è il primo provvedimento conforme ai principi del nuovo quadro normativo sulla libera circolazione dei prodotti, previsti dalla Decisione quadro 768/2008/CE. Questo comporta tra l’altro obblighi più rigorosi:

Per i produttori che dovranno garantire che i giocattoli siano progettati e prodotti nel rispetto delle esigenze di sicurezza stabilite dalla Direttiva

Per gli importatori che dovranno immettere sul mercato solamente giocattoli che rispettano le specifiche comunitarie

Per i distributori che dovranno agire con la dovuta diligenza in relazione ai requisiti applicabili

Infine, vengono rafforzate le disposizioni per garantire la sorveglianza sul mercato.

Come già avviene ora, la conformità dei giocattoli immessi sul mercato alle disposizioni della Direttiva sarà evidenziata dall’apposizione della marcatura CE sul prodotto, che deve essere apposta “in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa o sull’imballaggio”.

Una delle principali novità consiste nel ruolo riconosciuto dalla legge all’Organismo nazionale italiano di accreditamento – Accredia – che viene incaricato dell’attività di valutazione degli Organismi che si occupano di sicurezza dei giocattoli, per la loro successiva ”notifica” alla Comunità Europea da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In questo modo viene applicato il Regolamento Europeo 765/08. Se, infatti, è sempre il Ministero dello Sviluppo Economico l’autorità competente per il sistema delle notifiche alla Comunità Europea, la valutazione e la vigilanza sugli Organismi di valutazione che operano nell’ambito delle attività propedeutiche alla marcatura CE dei giocattoli da parte dei produttori, spetta ad Accredia. Il riconoscimento di questo ruolo, rappresenta un’ulteriore garanzia per le aziende che per marcare alcuni dei propri giocattoli devono e dovranno rivolgersi ad Organismi Notificati di cui potranno verificare – immediatamente e senza possibilità di errori – l’ambito di applicazione della relativa Notifica direttamente nella Banca dati ‘Nando’, avendo la certezza di operare in conformità alle regole europee previste per tale tipologia di prodotti.

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I giocattoli sono presenti nelle attività di spettacolo viaggiante ed all’interno degli esercizi commerciali dei grandi parchi di divertimento. Vengono spesso utilizzati come premi distribuiti da apparecchi a gettone o moneta, o nei classici giochi di abilità da luna park, oggi presenti anche nei grandi parchi di divertimento.

Segnaliamo quindi che a carico dei distributori (coloro che “mettono a disposizione sul mercato” i giocattoli) viene posto un obbligo di agire con la dovuta  attenzione  (in  relazione  alle prescrizioni applicabili), al momento in cui mettono un  giocattolo  a  disposizione  sul  mercato.  Le sanzioni per la mancata vigilanza oscillano da un minimo di €1.500 a €10.000 euro. In particolare l’art. 6 del d.lgs. 11 aprile 2011 n. 54 prevede che:

Art. 6 Obblighi dei distributori

1. Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 5, commi 3 e 4.

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore, nonche’ il Ministero dello sviluppo economico.

4. I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo e’ sotto la loro responsabilita’, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformita’ alle prescrizioni di cui all’articolo 9 e all’allegato II.

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita’ e qualsiasi misura correttiva adottata.

6. I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorita’ competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita’ del prodotto e collaborano con tali autorita’, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

All.to 1

Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.

2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino

un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e

superiore. Esempi di questa categoria:

a) modelli in scala fedeli e dettagliati,

b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala,

c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi,

d) repliche storiche di giocattoli, e

e) riproduzioni di armi da fuoco reali;

3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini

aventi una massa corporea superiore a 20 kg.

4. Biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla

superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella

posizionato alla profondità.

5. Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati

per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.

6. Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi

pubblici o sui marciapiedi degli stessi.

7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare

destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.

8. Puzzle di oltre 500 pezzi.

9. Fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il

tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm.

10. Fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i

giocattoli.

11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.

12. Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici

alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a

fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.

13. Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici

sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.

14. Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software

interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche

non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore

ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.

15. Software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per

PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.

16. Succhietti per neonati e bambini piccoli.

17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.

18. Trasformatori per giocattoli.

19. Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.