Direttiva Bolkestein, un nome oscuro, che preoccupa non poco gli esercenti alle prese con regolamenti comunali in fase di revisione. Perchè siamo preoccupati? Scopriamolo insieme:Cosa è la Direttiva Bolkestein:
L’8 Maggio 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 59/2010, che recepisce una direttiva europea – la Bolkestein appunto, dal nome del promotore – che intende semplificare le procedure amministrative, eliminare l’eccesso di burocrazia e soprattutto evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità per coloro che intendono svolgere la loro attività nel settore dei servizi, in un altro paese europeo. Per raggiungere questi obiettivi propone la creazione di sportelli unici dove i prestatori di servizi possano portare a termine tutte le formalità necessarie, la possibilità di espletare queste procedure via internet, l’eliminazione di requisiti burocratici inutili, autorizzazioni discriminatorie e discriminazioni basate sulla nazionalità. La Direttiva prevede che l’accesso alle attività o il rilascio di autorizzazioni non possa essere subordinato a requisiti riguardanti la nazionalità o che possano escludere di fatto il libero svolgimento della propria attività.Perchè preoccupa un paio di Amministrazioni comunali, nel modificare il regolamento per lo spettacolo viaggiante, hanno sostenuto che criteri come la cittadinanza italiana e soprattutto la previsione di requisiti di priorità basati sulle anzianità di partecipazione siano proibiti dalla Direttiva Bolkestein.Come la pensiamo l’Associazione ritiene che non sia così.
La Direttiva Bolkestein prevede alcune eccezioni, In particolare, l’art. 16 prevede che nel caso in cui il numero di autorizzazioni sia limitato – come nel luna park – le autorità competenti possano emanare disposizioni che illustrino i criteri e le modalità di rilascio, anche tenendo conto di “obiettivi di politica sociale” e di “salvaguardia del patrimonio culturale”.
Risponde a criteri di politica sociale offrire opportunità di lavoro a coloro che da anni hanno contribuito alla riuscita di una manifestazione temporanea, i quali perderebbero una sorta di “avviamento commerciale” dovuto al gradimento del pubblico, che hanno contribuito a richiamare.
Che poi lo spettacolo viaggiante faccia parte del patrimonio di cultura popolare italiano dovrebbe essere fuori di dubbio, non a caso è un’attività di spettacolo della quale si occupa il Ministero per i beni e le attività culturali.Un altro argomento a favore dei regolamenti comunali in vigore è offerto dall’art. 21 che prevede deroghe all’obbligo di escludere il requisito che il richiedente si sia stabilito in Italia, se si fissano requisiti relativi all’uso di attrezzature per motivi di sicurezza. Anche in questo caso, un’attrazione gestita da una impresa italiana, e dotata quindi di codice identificativo, garantisce maggiormente rispetto ad attrazioni prive di documentazione tecnica.Infine l’art. 8 lettere g ed h è interessante, in quanto prevede che non costituiscono “requisiti” le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della sicurezza dei lavoratori e dell’incolumità delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato. Un ulteriore richiamo agli aspetti di sicurezza, che le attrazioni in esercizio in Italia, se registrate, garantiscono maggiormente rispetto ad attrazioni straniere, qualora prive di documentazione tecnica.In una Europa che continua ad espandere i confini, è sempre più difficile, e antistorico, prevedere barriere commerciali, tuttavia la tutela del patrimonio di tradizione e professionalità degli esercenti italiani induce a sostenere che non sia discriminatorio prevedere regole per il rilascio di concessioni comunali a coloro che da anni contribuiscono al successo di un luna park.
Maurizio Crisanti