L’articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 dispone che le Amministrazioni comunali individuino le aree disponibili per l’installazione di luna park o concessioni pluriennali allo spettacolo viaggiante.

I Comuni sono tenuti ad emanare inoltre un regolamento comunale che determini le modalità di concessione delle aree stesse, coinvolgendo le organizzazioni di categoria.

L’ANESV ha predisposto uno schema di regolamento comunale, la cui articolazione va condivisa con le Sezioni territoriali dell’ANESV. 

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Art. 9 l. 337/1968

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali
disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all’anno.
La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell’autorizzazione del Ministero del turismo e
dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. E’ vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui
al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalita’ di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria.