Il Ministero del lavoro, con la circolare Prot. 37 / 0010478 / MA007.A001 del 10/06/2013 – si pronuncia sui collaboratori familiari –  un tema segnalato da molte associazioni di categoria, tra le quali l’ANESV, che ne parlò con il Ministro Fornero lo scorso mese di Luglio – fornisce indicazioni agli ispettori sulle verifiche da fare in caso di presenza di collaboratori nelle attività imprenditoriali.  In sostanza il regime dell’agricoltura e dell’artigianato, viene esteso – in via interpretativa – al settore del commercio. Ma si dice di più: le prestazioni lavorative di pensionati o lavoratori dipendenti fruiscono di una totale “presunzione di occasionalità”. Un vero aiuto, questo, alle piccole imprese ed a quelle nelle quali il titolare è il capofamiglia e tutti i collaboratori familiari dipendono economicamente da quell’unica attività. Un sollievo per lo spettacolo viaggiante, fisso o itinerante che sia, costretto nei festivi ed in estate ad osservare orari impegnativi, nei quali è imprescindibile la collaborazione dei familiari. Piccoli parchi divertimento, parchi avventura, spazi che ospitano feste per bambini e laser game sono spesso gestiti dall’imprenditore coadiuvato da qualche familiare, soprattutto nei giorni festivi.

Dalla lettura della circolare si può affermare che non siano dovuti i contributi INPS per i collaboratori familiari se l’attività svolta dagli stessi è prestata in modo occasionale e non prevalente, a prescindere della presenza del titolare nei locali dell’azienda. La prova del superamento di tali limiti da parte dei singoli collaboratori familiari è a carico degli ispettori.

Vengono inoltre individuate due categorie di collaboratori familiari per i quali l’obbligo contributivo viene meno: il familiare pensionato, in quanto l’attività prestata è solo occasionale e prestata con spirito solidaristico, ed il familiare occupato altrove a tempo pieno, che, quindi, presta in modo residuale il proprio lavoro nell’impresa di famiglia.

Diverso, infine, il regime del collaboratore familiare rispetto all’inquadramento INAIL: per renderlo obbligatorio bastano 10 giorni l’anno.