L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha, finalmente, affrontato con una deliberazione la problematica rappresentata dall’ANESV già dallo scorso 26 luglio. Dopo la riunione che si è svolta a Milano, è stata infatti emanata la deliberazione che pubblichiamo, con la quale si dispone, provvisoriamente, che “fino a successivo provvedimento, per i punti di prelievo alimentati a mezzo di connessioni temporanee destinate ad usi di abitazione, i quantitativi di energia elettrica consumata sono determinati a forfait, ai fini della regolazione delle condizioni economiche e delle tariffe relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica, sulla base della potenza richiesta e di una durata di utilizzo pari a 6 ore/giorno; 2. restano in ogni caso in vigore gli obblighi di misura dei consumi, che vengono rilevati e resi disponibili ai clienti finali;”. Proviamo quindi a commentare il provvedimento pubblicando le risposte che i nostri uffici hanno quotidianamente fornito agli esercenti:

Dunque si è tornati al forfait? Non è esatto. In sostanza gli esercenti stanno continuando a versare la cauzione. Viene installato anche il misuratore, come avviene dallo scorso Settembre. Tuttavia il conteggio dei corrispettivi è effettuato moltiplicando il numero di KW richiesti, per 6 (ore) e ai KW che risultanod alla moltiplicazione, viene applicata una tariffa monoraria.

Ma quando si applica questa condizione? Questo abbattimento forfettizzato riguarda l’energia prelevata dalle attività dello spettacolo viaggiante e quelle strettamente connesse. Attenzione agli importi del contributo per l’allacciamento: in sostanza il contributo in misura ridotta si applica quando un contratto per abitazione è collegato al contratto per la fornitura di energia alle attrazioni. Diversamente, i contratti per forniture alle abitazioni fruiranno dell’abbattimento alle 6 ore, ma non delle speciali tariffe per l’allacciamento. E’ quindi essenziale che quando si richiede una fornitura per l’abitazione, si faccia presente che è connessa ad altra fornitura che riguarda le attrazioni, al fine di pagare il contributo di allacciamento in misura ridotta.

Fino a quando sarà applicata questa forfettizzazione? Contestualmente alla emanazione del provvedimento del 9 febbraio, l’Autorità ha diffuso un Documento di consultazione, richiedendo agli interessati di inviare osservazioni, in vista dell’adozione di una nuova deliberazione sulle connessioni dello spettacolo viaggiante. Il documento individua la data del prossimo 31 dicembre per l’adozione di un nuovo provvedimento. L’ANESV ha inviato le osservazioni, e seguirà l’iter della nuova deliberazione, per porre rimedio alla grave situazione.

 

 

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L’ANESV nel ribadire con forza all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas la necessità che sia conservata per il futuro una forma di forfettizzazione, ha inviato le osservazioni richieste dal DCO 37\2012\R\EEL, segnalando tra l’altro che:

“a) Le modalità di utilizzo dell’energia elettrica nelle carovane abitazione, che riguarda climatizzazione e produzione di acqua calda, elettrodomestici e fornelli – connesse alle particolari modalità costruttive delle abitazioni mobili, scarsamente coibentabili – rendono insostenibile il pagamento dell’energia sulla base degli effettivi consumi. Si rende pertanto indispensabile individuare una modalità di pagamento forfettario dell’energia prelevata dalle abitazioni. Del resto queste famiglie non possono avvalersi di sistemi alternativi, a combustibile, per evitare fiamme libere o presenza di gas.

 

b) Il nuovo sistema ha messo in evidenza la carenza di comunicazione tra gli uffici commerciali, che raccolgono i contratti, e gli uffici tecnici degli enti erogatori. Sono centinaia i casi di mancato, o ritardato, allacciamento di attrazioni, i cui titolari hanno stipulato il contratto con buon anticipo. E’ quanto mai necessario individuare tempi certi per la connessione nelle forniture temporanee.

 

c) L’attuale sistema si basa su una differenziazione tra connessioni fino a 30 KW ed oltre 30 KW. Si richiede che venga elevato a 40 KW il parametro, perché in tal modo la maggior parte delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sarebbero ricomprese nella procedura ordinaria, più veloce nei tempi e con costi certi.

 

d) Il costo degli allacciamenti con potenze superiori ai 30 KW, – che si chiede di elevare a 40KW – soggetti a preventivo e pagamento dei costi effettivi, è estremamente variabile. Ci sono stati casi in cui l’ente erogatore ha richiesto ad oltre 30 esercenti oltre €1.400,00 euro ad allacciamento, pur non avendo necessità di effettuare particolari lavori o affrontare lunghe distanze, né modificare l’impianto rispetto all’anno precedente, senza misuratore. E’ necessario normare in modo più preciso questa fattispecie. Si ribadisce che le forniture sono in BT, da sempre effettuate, quando era in vigore il forfait, con il normale contributo di allacciamento in misura forfettaria. In alcuni casi, l’ente erogatore, chiamato ad effettuare allacciamenti su aree già in uso allo spettacolo viaggiante negli anni precedenti, dotate di rete di distribuzione in BT, ha chiesto al Comune un supplemento di costi, relativo alla trasformazione di detti punti di allaccio con il sistema a misuratore. Ovviamente, il Comune ha girato la richiesta agli esercenti, che a nostro avviso è illegittima, e non dovuta. Su questo sarebbe utile un chiarimento da parte dell’Autorità.

 

 

 

e) La modalità di allacciamento previo versamento di un deposito cauzionale non risponde alle esigenze di imprese che richiedono annualmente decine di forniture, spesso superiori alle 50, nel caso dei circhi. In questi casi, gli esercenti devono anticipare somme consistenti, per prelievi spesso inferiori a quanto versato. Si deve pervenire alla realizzazione di un deposito cauzionale o di una fideiussione da stipularsi a favore degli vari enti erogatori, che saranno scelti dall’utilizzatore in base alle esigenze, al fine di poter scegliere l’ente o gli enti fornitori, senza dover versare somme anticipate. I depositi, le fideiussioni e le domiciliazioni bancarie e postali e carte di credito, valevoli fino a revoca, devono poter coprire il pagamento delle fatture a compenso delle forniture attivate a suo tempo. E’ infatti essenziale individuare un meccanismo che eviti il versamento della cauzione per singola fornitura, avvalendosi di domiciliazione bancaria o postale o carta di credito che riguardi l’utente, e non ogni singola fornitura. Tale meccanismo di domiciliazione non risulta reso noto agli utenti, né applicato sul territorio.

 

f) I contratti per forniture straordinarie hanno una scadenza definita, pertanto si richiede che gli oneri relativi alla potenza richiesta siano calcolati sulle date contrattuali, e non fino alla data del distacco del misuratore, effettuato spesso dieci o quindici giorni dopo la scadenza contrattuale, ritrovandosi in fattura anche 10 o 15 giorni di oneri relativi alla “quota potenza”, non richiesta né fruita. Qualora il contratto scada in un giorno festivo, gli oneri saranno calcolati fino al primo giorno lavorativo successivo.

 

g) Alcuni esercenti devono spendere fino ad 80 euro per ricevere in tabaccheria il fax di 10 pagine con la contrattualistica. Esiste la possibilità di riceverlo via mail, ma non è possibile restituirlo senza stamparlo e faxarlo nuovamente. Si richiede che il file PDF del contratto da sottoscrivere sia compilato nella formula non protetta, per permettere di apporvi la firma, e\o che sia possibile apporre quanto meno la firma digitale, restituendo l’email ad una casella di posta certificata.

 

h) Riguardo ai contributi di allacciamento, si evidenzia la necessità che, dal momento che le aree sono già dotate di rete di distribuzione in BT, e che, comunque, l’allacciamento è effettuato con mero intervento di attivazione, l’attuale quantificazione in quota fissa, di cui alle tabelle 2 e 6 del TIC, pari complessivamente a circa 54 euro, debba essere mantenuta anche dopo il 31 dicembre 2012. D’altronde la tabella 5 del TIC, prevede un contributo con potenze fino a 30 KW e distanza entro i 20 m. di €147,17, senza attraversamento stradale. Tale somma però, dovrebbe essere ridotta del 55% in caso di richieste per oltre 9 allacciamenti, cosa ricorrente nei luna park anche di piccola entità, ma di fatto inapplicabile, in quanto i contratti sono stipulati singolarmente e con pagamento anticipato. Si ribadisce pertanto la opportunità che i contributi di allacciamento siano versati nelle misure suddette.”