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Il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella G. U. n. 101 del 30 aprile 2008) stabilisce che il datore di lavoro debba provvedere ad effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione di un documento (DVR) in cui siano riportati il processo di analisi, le conclusioni e le misure preventive e protettive attuate e da attuarsi: tale documento deve essere redatto con data certa (si consiglia di spedirlo a se stessi, senza busta, in modo che compaia poi il timbro postale) entro il 31 dicembre 2008.
In attesa che la competente Commissione interministeriale elabori entro il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono in alternativa produrre un’autocertificazione circa l’effettuazione della valutazione dei rischi. I Soci possono richiedere alle Sezioni un fac-simile dell'autocertificazione
