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Parchi permanenti italiani è l'organizzazione di categoria dei parchi tematici, acquatici, faunistici e naturalistici italiani costituita nell'ambito di A.N.E.S.V - A.G.I.S
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Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti

Parchi avventura italiani
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14.07.10

Lavoro accessorio

08:50:21, Categorie: Leggi e finanze

Ancora una conferma del fatto che i buoni lavoro possano essere utilizzati anche nel nostro settore. Questa volta però il ministero cita espressamente non solo i parchi tematici, ma anche quelli naturalistici, acquatici e parchi avventura. Una impresa aderente ci aveva segnalato che una sede emiliana di una nota Confederazione del commercio aveva in tutti i modi sconsigliato l'utilizzo del lavoro accessorio nel parco divertimenti, sostenendo, tra l'altro, che tale istituto non sia applicabile al settore dello spettacolo perché i lavoratori del nostro settore sono soggetti alla contribuzione ENPALS. Abbiamo pertanto indirizzato una richiesta di interpello al Ministero del lavoro, che ha ribadito che è possibile avvalersi dei voucher per il lavoro accessorio anche relativamente a tutte le tipologie di parchi di divertimento. Viene tuttavia evidenziato che tale forma di lavoro subordinato deve essere svolta ”direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari”

INTERPELLO N. 21/2010
Roma, 9 giugno 2010
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Alla Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli
Viaggianti e Parchi
Via di Villa Patrizi 10
00161 Roma
Prot. 25/I/0010261
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro accessorio nei parchi di divertimento.
L’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi ha avanzato istanza di
interpello per conoscere il pare di questa Direzione in merito alla possibilità di ricorrere all’utilizzo
del lavoro accessorio nei parchi divertimento (acquatici, tematici, naturalistici e parchi avventura)
nel caso in cui parte dei dipendenti sia assoggettabile alla contribuzione ENPALS.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di
Lavoro, si rappresenta quanto segue.
La platea dei prestatori di lavoro occasionale accessorio e la tipologia delle attività cui si
applica l’istituto sono state ampliate da diversi interventi normativi, tra i quali si ricordano il D.L. n.
112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) e, da ultimo, la L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010).
Le modifiche normative hanno comportato non solo l’ampliamento del campo di applicazione
del lavoro accessorio dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, ma anche una maggior
semplificazione nell’utilizzo dello stesso e dei c.d. buoni lavoro/voucher che, come noto,
incorporano la copertura previdenziale e assicurativa del singolo lavoratore, il quale ha la
possibilità, in tal modo, di integrare il suo reddito senza imposizioni fiscali e senza alcuna incidenza
sul suo stato di disoccupato o inoccupato.
Ciò premesso va dunque osservato che il Legislatore, nell’individuare il campo applicativo
del lavoro accessorio, non ha inteso introdurre limitazioni legate alla circostanza che la
prestazione resa sia assoggettabile a contribuzione ENPALS, attesa peraltro la specificità della
disciplina de quo che, come detto, ha individuato esclusivamente limiti soggettivi e/o oggettivi per
l’utilizzo dei voucher.
In tal senso si ritiene pertanto che anche nei parchi divertimento, laddove sussistano le
condizioni per l’applicazione del lavoro accessorio – ad esempio in applicazione dell’art. 70,
comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003 (“qualsiasi settore produttivo (…) il sabato e la domenica
e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
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compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l’università”) – possa essere utilizzato tale strumento, senza che
rilevi la circostanza secondo cui le prestazioni rese siano astrattamente assoggettabili a
contribuzione ENPALS.
Si coglie tuttavia l’occasione per ribadire quanto già evidenziato dall’INPS, con circ. n.
88/2009, secondo cui “la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’articolo
70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore
dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è
dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una
impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel
caso dell’appalto o della somministrazione”. Tale precisazione trova peraltro conferma nella
circostanza secondo cui l’utilizzo del lavoro accessorio nell’ambito degli appalti è esplicitamente
previsto solo con riferimento al servizio di stewarting negli stadi di calcio, atteso che il D.M. 24
febbraio 2010 (di modifica del D.M. 8 agosto 2007) ha previsto che “per lo svolgimento dei predetti
servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di
somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di
lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale
accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

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Cosa è il lavoro occasionale di tipo accessorio e cosa sono i voucher
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare forma di lavoro subordinato, introdotto dalla l. n. 30/2003 per regolamentare i lavori occasionali. I voucher sono una sorta di assegni con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio

Chi può essere il committente
I committenti (cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale) possono essere aziende, famiglie, privati, imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, imprenditori agricoli, enti senza fini di lucro.

Chi può lavorare con i voucher
I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
- Pensionati (titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio)
- Studenti, ovvero “i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado”. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età. I minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori.
- Lavoratori in cassa integrazione/mobilità e disoccupati (anche percettori di indennità di disoccupazione)

Limiti economici
I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:
•in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;
•nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito (es. cassaintegrati), fino ad un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.

Quanto vale un voucher
Il valore nominale di un voucher è pari a 10 euro. Esiste anche un voucher ‘multiplo’ del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili. Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Poste), per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro. I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale attraverso l' INPS – presso gli sportelli e anche online - e presso i tabaccai autorizzati.

Riscossione dei voucher
La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale e i tabaccai autorizzati.


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