Alcuni comuni hanno elaborato una modulistica per le autorizzazioni temporanee e permanenti attraverso il procedimento della segnalazione certificata di inizio attività. Ebbene, la SCIA non può essere utilizzata per le attività di spettacolo soggette al TULPS. La circolare Ministero dell’interno prot. 3791 del 24 marzo 2011 evidenzia “Si sottolinea che la SCIA, e di conseguenza il “procedimento automatizzato”, sono utilizzabili esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell’atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge. Si evidenzia, altresì, che la disciplina della SCIA non è applicabile agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. Pertanto risultano esclusi i procedimenti collegati con il TULPS (ad esempio le Commissioni Provinciale/Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le Commissioni Tecniche per le Sostanze Esplosive, ecc.) e quelli in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Leg.vo 334/99 e s.m.i.” In sostanza, la SCIA è prevista solo per semplificare procedimenti di rilascio di autorizzazioni “laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento tecnico-discrezionale per il rilascio dell’atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.”.