I parchi di divertimento sono realmente accessibili? E’ questo il punto di partenza che ha coinvolto, in forma volontaria, i responsabili di alcuni parchi di divertimento, la nostra associazione, i rappresentanti delle imprese costruttrici di attrazioni. Un percorso sollecitato dalle associazioni che rappresentano le persone con sindrome di Down, unite nel CoorDown, a seguito di alcuni episodi avvenuti in un noto parco italiano. Al primo incontro, tenuto lo scorso ottobre a Roma nel corso della fiera europea, è subito apparsa in modo evidente la differenza di approccio al problema tra i rappresentanti del CoorDown, i quali rivendicavano il diritto a non veder discriminati gli ospiti con disabilità, ovvero la possibilità di accedere a tutte le attrazioni, e coloro che, rappresentando i parchi ed i costruttori di attrezzature, ponevano l’accento sugli aspetti di responsabilità e sulla tutela dell’incolumità di tutti. Nel corso dei successivi incontri, svolti a Mirabilandia, a Bologna e presso il parco Minitalia Leolandia, le diverse posizioni si sono meglio definite, e sono stati compiuti passi avanti nel riconoscimento delle reciproche esigenze. Attualmente si condivide il fatto che alcune attrazioni possano essere fortemente sconsigliate, per aspetti tecnici e garanzie di incolumità ed a seguito di approfondite ricerche, ed altre addirittura vietate ad ospiti con particolari disabilità, ma nell’ottica di capovolgere il comune modo di ragionare, individuare quali siano le abilità necessarie per l’accesso alle singole attrazioni.

Durante i lavori il quadro normativo ha subito un cambiamento importante, con la promulgazione del Codice del Turismo, che considera discriminatorio l’impedire alle persone disabili di fruire dell’offerta turistica, aprendo alla possibilità di azioni risarcitorie e sanzioni amministrative.

A Salsomaggiore Terme, l’8 luglio scorso, nel corso dei lavori per la revisione della norma europea EN13814, per il CoorDown Aldo Aceto e Sergio Silvestre hanno presentato il “protocollo C+1” davanti ad un consesso estremamente autorevole, composto da progettisti e responsabili della sicurezza delle attrazioni delle maggiori imprese europee, e di oltreoceano , ricevendo attenzione ed apprezzamento. Nell’intervento è stato sottolineato che la Convenzione ONU del 2006 in tema di diritti delle persone con disabilità, obbliga gli Stati membri ad impedire discriminazioni, garantendo la fruizione delle attività culturali e dei servizi turistici. Nel dibattito che ne è seguito si è rilevato che nel resto d’Europa e negli Stati Uniti questa problematica non desta particolari difficoltà sul piano dell’accessibilità alle attrazioni. Pubblichiamo quindi il protocollo d’intesa presentato a Salsomaggiore Terme, corredato da un modulo informativo, che gli esercenti la patria potestà sui minori sono tenuti a compilare, rendendo così edotti i responsabili del parco sulla specifica disabilità dell’ospite e dichiarando nel contempo di essere informati sulle eventuali limitazioni nell’utilizzo delle attrazioni. (M.C.)

——————————————————–

D. lgs. 23 maggio 2011 , n. 79
Art. 3
(Principi in tema di turismo accessibile)
1. In attuazione dell’articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

————————–
I termini

Il CoorDown
Il Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down nasce nel 2003, in occasione della prima Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, con lo scopo di attivare e promuovere azioni di comunicazione unitarie e condivise tra le diverse associazioni italiane che si occupavano di tutelare e promuovere i diritti delle persone con sindrome di Down.
Le associazioni aderenti al coordinamento sono attualmente 78. Il CoorDown rappresenta oggi l’organismo ufficiale di confronto con tutte le Istituzioni per quanto riguarda le problematiche e i diritti delle persone con la sindrome di Down.

La sindrome di Down
La sindrome di Down non è una malattia, ma una condizione genetica caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più nelle cellule di chi ne è portatore: invece di 46 cromosomi nel nucleo di ogni cellula ne sono presenti 47, vi è cioè un cromosoma n. 21 in più; da qui anche il termine Trisomia 21.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
La Convenzione ONU è un trattato internazionale globale e vincolante per i diritti, la dignità e le pari opportunità delle persone con qualsiasi tipo di disabilità. Promulgata dall’ONU nel 2007, la convenzione si richiama esplicitamente a diversi principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: non discriminazione, eguaglianza, pari opportunità, rispetto dell’identità individuale.Si compone di 50 articoli, dei quali i primi 30 si incentrano sui diritti fondamentali (associazionismo, diritto di cura, diritto alla formazione personale, ecc.), mentre gli altri 20 riguardano le strategie operative atte a promuovere la cultura della disabilità. L’Italia ha recepito la Convenzione con legge ordinaria n.18 del 3 marzo 2009.