L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha emanato il 25 Novembre scorso la Determina n. 8/10, che pubblichiamo. Il provvedimento entra nel merito della possibilità di installare gruppi di misura (contatori) nel caso in cui si richiedano connessioni temporanee. Con essa si stabilisce che:

– I gruppi di misura vanno sempre installati in caso di richieste di connessione per potenze superiori a 30 kW e per le connessioni temporanee realizzate con impianti di rete di tipo permanente.

– E’ possibile derogare dall’obbligo di installare gruppi di misura “per le richieste di connessione temporanea da eseguirsi mediante la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo transitorio” quando riguardino “connessioni temporanee di potenza non superiore a 30 kW e relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, qualora situate in centri storici individuati in base al decreto n. 1444.

Il citato decreto n. 1444/1968, che si allega, prevede in sostanza all’art. 2 lett. A) che siano considerati centri storici “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.

 

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Condizioni nelle quali è ammessa la determinazione a forfait dei consumi di clienti finali connessi ad impianti di rete per la connessione temporanea

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TARIFFE DELL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS  Il 25 novembre 2010

Visti:

•la legge 14 novembre 1995, n. 481;

•il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (di seguito: decreto n. 1444);

•la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);

•l’Allegato B alla deliberazione n. 348/07, recante le condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);

•la deliberazione 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10, come successivamente modificata ed integrata, recante la regolazione tariffaria delle connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell’energia elettrica in media e bassa tensione (di seguito: deliberazione ARG/elt 67/10).

Considerato che:

•per le connessioni temporanee, il comma 19quater.1 del TIC prevede che, in materia di misura dei consumi e di limitazioni della potenza, si applichino le disposizioni previste dal TIC per la generalità dell’utenza;

•il comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 67/10 dispone che le  imprese distributrici segnalino alla Direzione Tariffe dell’Autorità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione, le principali casistiche, adeguatamente documentate, in cui non sia possibile l’installazione dei gruppi di misura;

•il comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 67/10 dispone che la Direzione Tariffe dell’Autorità, con propria determina e sulla base delle segnalazioni di cui al comma 3.2 della medesima deliberazione ARG/elt 67/10, predisponga un elenco di casistiche nelle quali sia ammessa la determinazione a forfait dei consumi.

Considerato che:

•sei imprese distributrici hanno trasmesso agli Uffici dell’Autorità le segnalazioni di cui al comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 67/10;

•le segnalazioni trasmesse dalle imprese distributrici non risultano tra di loro completamente omogenee nella valutazione delle criticità relative alla posa dei gruppi di misura nel caso di connessioni temporanee. Dalle segnalazioni emergono i due seguenti aspetti:

◦in linea generale non sussistono problemi di tipo tecnico che possano impedire la posa di gruppi di misura in caso di connessioni temporanee;

◦criticità, secondo quanto indicato da alcune imprese distributrici, possono emergere in relazione all’ottenimento delle autorizzazioni alla posa, in particolare nel caso di centri storici, siti d’arte o aree sotto vincoli di tutela ambientale, soprattutto nel caso di richieste plurime di connessione, quando il numero di punti di prelievo è particolarmente elevato, o nel caso di richieste di connessione per potenza superiori a 30 kW, che potrebbero richiedere la realizzazioni di manufatti ingombranti destinati ad alloggiare i gruppi di misura;

•un’impresa distributrice ritiene di poter risolvere le eventuali criticità relative alla posa di gruppi di misura, procedendo in linea generale, laddove vi sia evidenza di richieste di connessione ripetute nel tempo, alla realizzazione di impianti di rete per le connessioni temporanee di tipo permanente dotati di gruppi di misura. Da tale provvedimento restano escluse le connessioni temporanee relative a luminarie natalizie.

Considerato inoltre che:

•i consumi di energia elettrica relativi a connessioni temporanee destinate all’alimentazione di luminarie possono essere stimati in funzione del numero di ore di accensione e della potenza delle lampade installate;

•per le richieste di connessioni temporanee per potenze superiori a 30 kW il problema relativo al rilascio delle necessarie autorizzazioni può essere risolto prevedendo che il richiedente la connessione metta a disposizione gli opportuni spazi per l’installazione dei gruppi di misura.

Ritenuto:

•di condividere quanto espresso dalle imprese distributrici circa l’assenza di impedimenti di tipo tecnico alla installazione dei gruppi di misura in caso di connessioni temporanee;

•che le criticità relative alle autorizzazioni siano legate ai tempi per l’ottenimento delle medesime e siano riconducibili principalmente alle richieste che interessano i centri storici;

•tali tempistiche, soprattutto in fase di prima attuazione della norma, potrebbero risultare incompatibili con le prassi in corso in relazione alla attivazione di connessioni temporanee e produrre di conseguenza disagi in capo al richiedente.

Ritenuto inoltre opportuno:

di non prevedere alcuna possibilità di deroga all’obbligo di installazione dei gruppi di misura per le richieste di connessione per potenze superiori a 30 kW e per le connessioni temporanee realizzate con impianti di rete di tipo permanente;

di prevedere la possibilità di deroghe all’obbligo di installazione dei gruppi di misura, nelle seguenti fattispecie:

richieste di connessioni temporanee di potenza non superiore a 30 kW e relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, qualora situate in centri storici individuati in base al decreto n. 1444;

richieste di connessioni temporanee per l’alimentazione di luminarie.

DETERMINA

1. per le richieste di connessione temporanea da eseguirsi mediante la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo transitorio è possibile l’effettuazione della connessione senza posa del gruppo di misura nei seguenti casi:

richieste di connessioni temporanee di potenza non superiore a 30 kW e relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, qualora situate in centri storici individuati in base al decreto n. 1444;

◦ richieste di connessioni temporanee relative a luminarie;

2.di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Il Direttore

Egidio Fedele Dell’Oste